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Tesi etd-11042021-102512

Tipo di tesi
Corso Ordinario Ciclo Unico 5 Anni
Autore
MINGOLLA, ANGELO RAFFAELE
Indirizzo email
angelo.mingolla@phd.unipi.it
URN
etd-11042021-102512
Titolo
La tensione tra rieducazione del detenuto e contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso nella prospettiva dell'ergastolo ostativo.
Struttura
Cl. Sc. Sociali - Giurisprudenza
Corso di studi
SCIENZE GIURIDICHE - SCIENZE GIURIDICHE
Commissione
Tutor Prof. DI MARTINO, ALBERTO
Relatore Prof.ssa MORGANTE, GAETANA
Membro Prof.ssa PALMERINI, ERICA
Membro Prof.ssa SGANGA, CATERINA
Membro Prof. ROSSI, EMANUELE
Membro Prof. COMANDE', GIOVANNI
Membro Prof. MARTINICO, GIUSEPPE
Membro Dott. BERTOLINI, ANDREA
Membro Dott. DI VETTA, GIUSEPPE
Parole chiave
  • criminalità mafiosa
  • ergastolo
  • finalità rieducativa della pena
  • prove di dissociazione
Data inizio appello
01/12/2021;
Disponibilità
completa
Riassunto analitico
L’oggetto dell'elaborato è lo svolgimento di una indagine interpretativa sulle criticità che accompagnano la disciplina dell’ergastolo ostativo, recentemente affiorate nella sentenza Viola c. Italia della Corte Europea dei diritti dell’uomo (ricorso n. 77633/2016) e nell’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale.
Sebbene i parametri di illegittimità non siano identici, in considerazione della parzialmente differente cornice assiologica che fa da sfondo ai diritti tutelati dalle rispettive Carte, il comune “punto debole” individuato dalle due autorità di vertice concerne la presunzione assoluta di non rieducazione gravante sull’ergastolano che non intenda collaborare con le autorità procedenti, che ambedue i consessi propongono di attenuare a favore di una presunzione dal tono relativo.
Prodotta dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter o.p., questa soluzione di politica del diritto associa l’esito favorevole della prognosi di ravvedimento ad un contributo attivo vincolato nelle sue forme di espressione, secondo un meccanismo inferenziale ritenuto lesivo della dignità dell’individuo dalla Corte di Strasburgo e della finalità rieducativa della pena dal giudice delle leggi. Riconosciuti questi profili di illegittimità costituzionale nella disciplina dell’ergastolo ostativo, la Consulta ha optato per il differimento al 10 maggio 2022 di una nuova discussione sulle questioni esaminate, in modo tale da consentire al Parlamento di concepire entro un anno una riforma che possa prevenire gli effetti di una declaratoria di incostituzionalità in un settore di politica del diritto nevralgico come questo.
Il dato di partenza di questa proposta di ricerca sarà il riconoscimento della natura composita dell’ergastolo ostativo, che lungi dal poter essere catalogato come un mero regime esecutivo della pena appare proteso a coltivare anche finalità di prevenzione generale, insite nella scelta di subordinare l’accesso alle misure alternative alla detenzione (in questo caso specifico, la liberazione condizionale) alla sola eventualità che il richiedente abbia fornito alle autorità procedenti informazioni rilevanti dal punto di vista investigativo – salve le ipotesi di impossibilità o inesigibilità della collaborazione.
Chiariti i termini di questo vero e proprio quid pluris inoculato nel percorso trattamentale del detenuto che sia stato condannato in via definitiva per reati inseriti nell’elenco di cui all’art. 4-bis o.p. rispetto al regime esecutivo per cd. comune, si svilupperà la restante parte del lavoro nell’ottica della ricostruzione socio-criminologica dei rapporti tra il singolo e le consorterie di appartenenza. Si propone, a questo proposito, una chiave di lettura bi-partita, funzionale al compimento di un esame ad ampio spettro sulle peculiarità e le implicazioni dei vincoli di affiliazione non soltanto nei rapporti interni, ma anche sul piano della riconoscibilità generalizzata e diffusa che le mafie hanno conseguito nei territori e nei settori economici che le vedono operare con stabilità.
Accolto l’invito della più recente dottrina sociologica a confrontarsi con i paradigmi della complessità e multidimensionalità delle mafie, si coglieranno i risvolti dell’attività criminosa di queste formazioni criminali non solo nella gestione dei mercati illeciti (narcotraffico, prostituzione, gioco d’azzardo etc.), ma anche nei mercati “sorvegliati”, all’interno dei quali si è registrata una loro progressiva incursione tentacolare per effetto dell’interlocuzione con deviati white collars esercenti le loro funzioni nella Pubblica Amministrazione o presso gli enti locali.
Posti questi punti fermi, sarà possibile procedere conclusivamente ad elaborare alcune “coordinate di ravvedimento”, considerata la preferibilità di un intervento dal legislatore che, lungi dal risolversi nell’enucleazione tassativa di un complesso di indicatori rigidi, consenta perlomeno agli operatori ed ai giudici del merito di disporre di un novero di criteri di orientamento nella delicata transizione dalla presunzione assoluta di non rieducazione in difetto di collaborazione ad una più tenue presunzione relativa, a favore della quale – come già detto retro – si sono schierate le due Corti.
Una volta esposte alcune “coordinate” ipotizzate da questo scrivente, si darà conto dei quattro progetti di riforma depositati alla Camera dei deputati e del testo-base approvato dalla Commissione Giustizia nella seduta del 17 novembre 2021, allo scopo di individuare talune costanti che possano risultare “premonitrici”, se non dell’esatta soluzione tecnica per la quale opterà il legislatore, perlomeno del metodo seguito nel valutare l’attendibilità di prove di rottura del giuramento di fedeltà alternative alla collaborazione con la giustizia.

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