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Tesi etd-11062020-110935

Tipo di tesi
Corso Ordinario Ciclo Unico 5 Anni
Autore
PINTI, MASSIMILIANO
URN
etd-11062020-110935
Titolo
L'insolubile tipicità della bancarotta fraudolenta patrimoniale tra nuove armonie e permanenti aporie
Struttura
Cl. Sc. Sociali - Giurisprudenza
Corso di studi
SCIENZE GIURIDICHE - SCIENZE GIURIDICHE
Commissione
Tutor Prof. COMANDE', GIOVANNI
Relatore Prof.ssa MORGANTE, GAETANA
Presidente Prof. DI MARTINO, ALBERTO
Membro Dott. BERTOLINI, ANDREA
Membro Prof.ssa PALMERINI, ERICA
Membro Prof.ssa GAGLIARDI, MARIA
Membro Prof. MARTINICO, GIUSEPPE
Membro Prof. ROSSI, EMANUELE
Parole chiave
  • Nessuna parola chiave trovata
Data inizio appello
03/12/2020;
Disponibilità
completa
Riassunto analitico
La breve disamina che si cercherà di sviluppare in questa sede, mossa da un afflato essenzialmente ricognitivo, mira a focalizzare l’attenzione sulle principali novità e sui principali nodi irrisolti del nuovo corso giurisprudenziale in materia di bancarotta fraudolenta.
L’ormai pacifica classificazione della sentenza di fallimento come condizione obiettiva di punibilità implica la necessità di individuare un disvalore autonomo delle condotte di bancarotta poste in essere in precedenza. In quest’ottica occorre passare in rassegna alcuni recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Sent. Passarelli, Santoro, Geronzi, Sgaramella) che rappresentano la cartina di tornasole di una nuova tendenza alla tematizzazione processuale della tipicità, volta a sopperire alla carente descrittività del tipo legale.
Lo sviamento funzionale quale nota modale dell’illecito, il pericolo concreto alla garanzia patrimoniale quale nucleo di disvalore e il dolo generico quale nesso psichico costituiscono le pietre angolari di una impostazione ermeneutica indubbiamente innovativa rispetto al passato, ma non del tutto scevra da disarmonie.
Il primo riverbero problematico è dato dall’intrinseca anfibologia strutturale: la valutazione prospettica della idoneità offensiva delle condotte distrattive nell’ottica del fallimento sembra infatti prospettare una trasfigurazione surrettizia dei lineamenti della fattispecie incriminatrice da reato di pericolo in reato di danno.
Il secondo si traduce in uno spostamento di baricentro della tutela penale; se l’enucleazione degli “indici di fraudolenza” spiega una maggiore capacità selettiva dei fatti di gestione penalmente rilevanti, discernendo il rischio c.d. penale dal rischio d’impresa, non può negarsi d’altronde come alcuni di questi concorrano a delineare una tipicità “subliminale”, coerente con una prospettiva di tutela istituzionale dell’attività d’impresa e con la codificazione di una sorta di statuto etico dell’imprenditore commerciale.
È legittimo, pertanto, domandarsi se la “contraddizione etica” che informava tale fattispecie non abbia oggi assunto un significato diverso.
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